COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Prima Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 72 del 6/3/2003 ed Errata Corrige su Comunicato Ufficiale n. 78 del 27/3/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA REAL POMPEI – VIRTUS ROCCA DEL CASAL 1/3/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Prima Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 72 del 6/3/2003 ed Errata Corrige su Comunicato Ufficiale n. 78 del 27/3/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA REAL POMPEI – VIRTUS ROCCA DEL CASAL 1/3/03 Il G.S., letto il referto arbitrale; rilevato che la gara sopraindicata non si è disputata per l'assenza della società Virtus Rocca Casal. In applicazione dell'art. 53 NOIF; DELIBERA di infliggere alla società Virtus Rocca Casal la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 nonché un punto di penalizzazione in classifica e l’ammenda di € 258 relativa alla seconda rinuncia; inoltre fa obbligo alla società Virtus Rocca Casal di versare la somma di € 130 a favore della società Real Pompei quale indennizzo per il mancato incasso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it