COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Prima Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 90 del l’8/5/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO NAPOLETANA CALOR – GARA NAPOLETANA C./FORIANO DEL 2.3.03 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Prima Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 90 del l’8/5/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO NAPOLETANA CALOR – GARA NAPOLETANA C./FORIANO DEL 2.3.03 - 1^ CAT. Avverso la deliberazione assunta dal Giudice Sportivo ha presentato reclamo la società Napoletana Calor, che ha negato la sussistenza dei fatti assunti dal G.S. a fondamento della decisione pubblicata sul C.U. n. 72 del 6.3.2003. Nelle controdeduzioni la società Foriano ha ribadito con maggiori riferimenti le circostanze che avrebbero impedito l’espletamento della gara con la necessaria serenità psico-fsica dei giocatori in sede di reclamo. Sul punto, sono state sentite personalmente le parti interessate e il Commissario di Campo. All’esito della istruttoria espletata, nei limiti della disponibilità e competenza, la C.D. ha osservato: i fatti esposti e circostanziati dai rappresentanti della società Foriano integrano estremi di grave rilevanza, assolutamente eccezionale, tali da esporre i dichiaranti a rischio di accertamento anche giudiziale, peraltro già instaurato, per quanto riferito dalle stesse parti. Le situazioni, pur non pervenute nella percezione diretta dell’arbitro, sono state riferite, nell’immediatezza, al Commissario di Campo, il quale ne ha fatto oggetto di relazione personale, che ha pienamente confermato innanzi a questa Commissione, dopo averli compiutamente riferiti al Giudice di primo grado. A sostegno della posizione assunta dalla società Foriano, militano altresì le certificazioni mediche emesse dalla “Azienda Sanitaria Locale Napoli 2”, che attestano fino a prova contraria ed in senso oggettivo le contusioni sofferte da cinque calciatori della squadra. Considerato quindi che non sono emerse concrete prove contrarie dei fatti denunziati dalla società Foriano e che la documentazione acquisita conforta il supporto logico di attendibilità, la C.D. DELIBERA di rigettare il reclamo avanzato dalla società Napoletana Calor e, per l’effetto, di confermare la decisione del G.S.; dispone l’addebito, a carico della società reclamante, della tassa non versata. Stante la rilevanza dei fatti sotto il profilo dell’illecito, dispone la trasmissione di copia degli atti all’Ufficio Indagini, per quanto di competenza.
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