COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Prima Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 90 del l’8/5/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO TEMERARIA – GARA PONTECAGNANO/TEMERARIA DEL 9.3.03 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Prima Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 90 del l’8/5/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO TEMERARIA – GARA PONTECAGNANO/TEMERARIA DEL 9.3.03 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto e visti gli atti ufficiali, ascoltata la società, rileva che il reclamo è infondato e pertanto va respinto. Questa C.D., all’esito di una compiuta istruttoria, nel corso della quale ha escusso sia la società reclamante che il direttore di gara, che oltre a opporre un netto diniego a quanto riferito dalla società Temeraria, ha confermato il referto ed i motivi delle espressioni di De Concilio Carmine e di Palombo Giuseppe, ritiene congrua ed adeguata alla gravità dei fatti la sanzione inflitta al De Concilio, il quale, oltre a tenere un comportamento ingiurioso ed aggressivo nei confronti del direttore di gara addirittura lo colpiva con un calcio, nonché quella irrogata al Palombo, il quale, tra l’altro, non solo tentava di aggredire l’arbitro ma lo ingiuriava e minacciava, tentando di forzare la porta dello spogliatoio. È di solare evidenza che tali comportamenti violenti ed ingiuriosi non possono che essere stigmatizzati da questa Commissione. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso e per l’effetto addebitare la tassa non versata.
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