COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Prima Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 90 del l’8/5/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo RECLAMO ARIANO STAZIONE – GARA ARIANO STAZIONE / CARDITO DEL 15/3/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Prima Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 90 del l’8/5/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo RECLAMO ARIANO STAZIONE - GARA ARIANO STAZIONE / CARDITO DEL 15/3/03 Il G.S., letto il reclamo ritualmente preannunziato e proposto rileva che lo stesso è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto. La società reclamante si duole che l'arbitro abbia fatto partecipare alla gara un calciatore della società Cardito senza l'indicazione in distinta dei dati anagrafici e del documento di riconoscimento. Orbene sentito l'arbitro a chiarimento, opportunamente lo stesso chiariva la circostanza di fatto che ha determinato l'equivoco di cui si duole la reclamante. Effettivamente il calciatore indicato al n. 2 della distinta della società Cardito non risulta identificato, ma di fatto, lo stesso giunto sul campo in ritardo rispetto al momento dell'identificazione ma prima della gara, l'arbitro dopo averlo identificato a mezzo di C.I. lo ammetteva alla gara ed invitava il dirigente del Cardito a trascrivere i dati anagrafici e del documento sulla distinta. Tale adempimento non veniva compiuto dal dirigente, ma effettivamente veniva identificato correttamente dall'arbitro che in sede di interrogatorio riconosceva lo stesso calciatore dal documento in copia inviato a questo Giudice dalla società Cardito a mezzo raccomandata. Per tali motivi; DELIBERA di rigettare il reclamo e addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.
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