COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 46 del 5 dicembre 2002 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA VITULANO – REAL ORTESE DELL’1/12/02

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 46 del 5 dicembre 2002 - pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA VITULANO - REAL ORTESE DELL’1/12/02 Il G.S., letto il referto arbitrale nonché il supplemento di rapporto, gli allegati degli A.A. ed il rapporto del C.C., rileva che al 29’ del s.t. sugli spalti scoppiava una violenta rissa tra le opposte tifoserie rendendo particolarmente nervosi i giocatori della società Real Ortese. L’arbitro invitava tutti a restare tranquilli ma gli incidenti sugli spalti diventavano sempre più violenti. A questo punto tutti i calciatori della società Real Ortese compresi i componenti della panchina abbandonavano il terreno di gioco e si portavano vicino alla rete di recinzione con l’intento di partecipare attivamente alla rissa; tra questi la terna arbitrale notava i calciatori Conte Pasquale, Giallaurito Arcangelo e Tranquillo Nicola che si aggrappavano alla rete di recinzione nel tentativo di scavalcarla; in particolare, il Conte, con un violento calcio, sfondava il cancello sito tra gli spogliatoi ed il terreno di giuoco creando così un possibile varco per raggiungere gli spalti ed inoltre impossessatosi di un carrello metallico tentava di lanciarlo verso il pubblico. A nulla valevano i tentativi dell’arbitro a riportare i calciatori della società Real Ortese sul terreno di giuoco, il quale ritenendo che non vi fossero più le condizioni ambientali per proseguire la gara, la sospendeva definitivamente. Per tali motivi, in applicazione dell’art. 12 C.G.S.; DELIBERA di infliggere alla società Real Ortese la perdita della gara con il punteggio di 0-2; di comminare alla società Vitulano l’ammenda di € 500 per violenti scontri sugli spalti con l’opposta tifoseria, di comminare alla società Real Ortese l’ammenda di € 750 per violenti scontri sugli spalti con l’opposta tifoseria nonché per ingiurie, minacce e sputi all’indirizzo di un A. A.; per i provvedimenti disciplinari si rimanda alla camicia di gara.
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