COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 50 del 19 dicembre 2002 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo RECLAMO JUNIOR DUCENTA V. – GARA VITULAZIO / JUN. DUCENTA VOLTURNO DEL 1/12/2002

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 50 del 19 dicembre 2002 - pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo RECLAMO JUNIOR DUCENTA V. - GARA VITULAZIO / JUN. DUCENTA VOLTURNO DEL 1/12/2002 Il G.S., letto il reclamo ritualmente preannunziato e proposto rileva che lo stesso è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto. La società reclamante si duole che la società Vitulazio abbia contravvenuto alle disposizioni pubblicato sul C.U. n. 1 del 1/7/02 che obbliga le società appartenenti alla categoria di impiegare dall’inizio alla fine della gara un calciatore nato dall’1/1/84 in poi, poiché provvedeva a sostituire l’unico calciatore nato dopo tale data, identificato come Cuccari Raffaele, con il calciatore Avellino Felice, nato il 1976. Orbene da un’attenta analisi degli atti ufficiali di gara si evince che il calciatore in questione non è mai stato sostituito durante la stessa, prendendovi parte per tutta la durata, con il numero 8. La sostituzione di cui sopra risulta essere avvenuta tra il n. 9, Sticco Luigi e il n. 18, Avellino Felice. Per tali motivi; DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone l’addebito della tassa sul conto della reclamante.
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