COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ANGRI – GARA ANGRI / AEQUA CALCIO DEL 7.12.2002 – PROM.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ANGRI - GARA ANGRI / AEQUA CALCIO DEL 7.12.2002 - PROM. La C.D. letto il reclamo presentato dalla società Angri avverso la squalifica fino al 13.02.2003 comminata al calciatore Ferraioli Luigi per aver assunto atteggiamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro dopo averlo strattonato; rilevato che dalla lettura del referto arbitrale, fonte privilegiata ai fini della decisione, emerge la gravità del comportamento tenuto dal calciatore, per cui la squalifica inflitta deve ritenersi proporzionata. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di incamerare la tassa non versata previo addebito sul conto della società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it