COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ATLETICO CAVA – GARA ATL. CAVA / CALPAZIO DEL 30.11.2002 – PROM.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ATLETICO CAVA - GARA ATL. CAVA / CALPAZIO DEL 30.11.2002 - PROM. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è ammissibile. Invero, letto attentamente il referto arbitrale, ed avendo ascoltato il Segretario della società su delega del Presidente, ritiene che i fatti esposti dal suddetto segretario possono ritenersi veritieri, in quanto essi non sconfessano il referto dell’arbitro ma tendono a ricostruire l’atteggiamento del calciatore che è stato si irrispettoso ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro ma che non intendeva minimamente istigare il pubblico e che tale istigazione non è stata posta a compimento. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo della società e di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Palazzo Antonio a cinque giornate; nulla per la tassa non versata.
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