COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 63 del 6 febbraio 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.CAROTENUTO – GARA REAL QUADRELLE/G.CAROTENUTO DEL 22.12.02 – PROM. RECLAMO SANGENNARESE – GARA SANGENNARESE/QUADRELLE DEL 15.12.02 – PROM. (riuniti per connessione)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 63 del 6 febbraio 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.CAROTENUTO – GARA REAL QUADRELLE/G.CAROTENUTO DEL 22.12.02 – PROM. RECLAMO SANGENNARESE – GARA SANGENNARESE/QUADRELLE DEL 15.12.02 – PROM. (riuniti per connessione) La C.D. dà atto che stante la connessione con il reclamo in epigrafe (G.Carotenuto) di cui al fascicolo n.162 con il reclamo avanzato dalla società Sangennarese relativo alla gara del 15.12.2002 ne dispone la riunione preventiva. Su convocazione della Commissione è stato sentito personalmente il rappresentante della società Real Quadrelle che aveva già versato i atti proprie controdeduzioni in ordine ai precedenti reclami in data 10.01.2003, ancora ampliate con nota successiva del 15.1.2003. A questo punto la C.D. esaminati gli atti ufficiali e lette le controdeduzioni delle società renitente rileva che secondo quanto ufficialmente comunicato dall’U.T. il calciatore De Lucia Antonio ha regolarizzato il proprio tesseramento in data 26.11.2002 con effetto “ex tunc”. Di tal che, anche in conformità ad altra analoga decisione assunta da questa Commissione e confermata dalla C.A.F., la condizione precedente a quella data del giocatore De Lucia nei confronti della Lega devesi considerare comunque non tamquam non esset (inesistente) con conseguente inefficacia agli eventuali provvedimenti o sanzioni assunte in suo danno. E, pertanto, la squalifica comminata, in conseguenza della doppia ammonizione subita in occasione della gara del 10.11.2002, ancorché scontata devesi, ritenere inesistente e, dunque, non hanno fondamento i reclami avanzati dalle società G. Garotenuto e Sangennarese. In via alternativa ove l’U.T. avesse ritenuto l’iscrizione del calciatore De Lucia solo affetto da irregolarità formale sanabile con successiva correzione ne avrebbe dovuto conseguentemente annotare il tesseramento con effetto ex tunc (9.11.2002). Anche in questo caso la posizione del calciatore De Lucia schierato nelle gare ufficiali, successive al 26.11.2002 sarebbe risultata regolare. Ritenendo, dunque tutto quanto innanzi in via di giudizio anche sostanziale, la C.D. DELIBERA di rigettare i reclami avanzati contro la società Real Quadrelle dalle società G.Carotenuto e Sangennarese, oggi riuniti; dispone l’addebito delle tasse non versate sul conto delle singole società reclamanti.
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