COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 92 dell’8/5/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA PIGNATARO CALCIO – REAL AVERSA DEL 4/5/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 92 dell’8/5/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA PIGNATARO CALCIO – REAL AVERSA DEL 4/5/03 Il G.S., letto il referto di gara nonché il rapporto del C.C., rilevato che durante l’intervallo sostenitori della società Real Aversa, in campo avverso, tagliavano in diversi punti la rete di recinzione del campo e, inoltre, altri propri sostenitori, alla vista delle Forze dell’Ordine, lanciavano all’indirizzo dei tifosi locali pietre, bottiglie di vetro e fumogeni e, dopo aver divelto la rete di recinzione divisoria tra le due tifoserie, invadevano lo spazio riservato ai locali muniti di catene e mazze di ferro provocando alcuni feriti trasportati poi in Ospedale. Successivamente gli stessi sostenitori accerchiavano il Maresciallo della Polizia Municipale il quale riusciva a liberarsi esplodendo in aria, alcuni colpi di pistola. A questo punto, il Sindaco del Comune di Pignataro Maggiore, presente allo stadio, sentito il C.C. nonché il comandante della stazione dei C.C., vista l’impossibilità di ripristinare l’efficienza della struttura in tempi ragionevoli, dichiarava la sopravvenuta inagibilità del campo per motivi di ordine pubblico e di sicurezza. L’arbitro preso atto di quanto sopra ed accertata l’impossibilità a proseguire la gara, dichiarava la sospensione definitiva della stessa. Poiché la responsabilità dei fatti descritti è da addebitare esclusivamente alla società Real Aversa. Per tali motivi; DELIBERA in applicazione dell’art. 12 C.G.S. di infliggere alla società Real Aversa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0-2; di squalificare il campo della società Real Aversa per una giornata; di comminare l’ammenda di € 750,00 nonché il risarcimento dei danni che sarà quantificato dal C.R. Campania. Per i provvedimenti a carico dei singoli, si rimanda alla camicia di gara.
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