COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 33 del 24/10/2002 – pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO VITULAZIO – GARA STELLA ROSSA VITULAZIO / VITULAZIO DEL 13/10/02
COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003
Comunicato Ufficiale n. 33 del 24/10/2002 - pubbl. su www.figc-campania.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
RECLAMO VITULAZIO - GARA STELLA ROSSA VITULAZIO / VITULAZIO DEL 13/10/02
Il G.S. letto il reclamo ritualmente proposto e preannunziato, rileva che lo stesso, nel merito, è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che la società Stella Rossa Vitulazio abbia impiegato ben quattro calciatori cosiddetti “fuoriquota”. Orbene tale possibilità è connessa alle sole società che abbiano la prima squadra iscritta ai campionati di Eccellenza, Promozione, 1a e 2a categoria, vedi C.U. n. 24 del 27/9/2002. Per tali motivi in applicazione dell’art. 12 C.G.S.;
DELIBERA
di accogliere il reclamo e d’infliggere alla società Stella Rossa Vitulazio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Nulla per la tassa non versata.