COMITATO REGIONALE CAMPANIA – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 13/12/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA TANAGRO GREGORIANA – PALOMONTE SALERNITANA DEL 9/12/01
COMITATO REGIONALE CAMPANIA - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 13/12/2001 - PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA TANAGRO GREGORIANA - PALOMONTE SALERNITANA DEL 9/12/01
Il G.S., letto il referto arbitrale rileva che al 29° del s.t. si spegnevano tre dei sei riflettori necessari per l’illuminazione del campo; pertanto, l’arbitro era costretto, data la scarsa illuminazione, a sospendere momentaneamente l’incontro, dopo circa 15 minuti i riflettori si riaccendevano ed al richiamo dell’arbitro di riprendere l’incontro si riportava sul campo unicamente la società Palomonte Salernitana; pertanto, l’arbitro era costretto a sospendere definitivamente l’incontro. Per tali motivi, in applicazione dell’art. 53 NOIF;
DELIBERA
di infliggere alla società Tanagro Gregoriana la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 1-3 (acquisito sul campo), nonché un punto di penalizzazione in classifica e l’ammenda di £. 100.000 relativa alla prima rinuncia; per gli altri provvedimenti disciplinari si rimanda alla camicia di gara.