COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 50 del 19 dicembre 2002 – pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA S. STEFANO – G.A. SAN BARTOLOMEO DEL 14/12/2002

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 50 del 19 dicembre 2002 - pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA S. STEFANO - G.A. SAN BARTOLOMEO DEL 14/12/2002 Il G.S., letto il referto relativo alla gara in epigrafe, nonché l'allegato supplemento e la relazione redatta dall'Organo Tecnico, rileva che l'arbitro era costretto a sospendere definitivamente l'incontro al 48° del s.t. perché veniva colpito alla tempia da una pietra lanciata da un sostenitore locale, che gli procurava forte giramenti di testa, oltre ad una copiosa fuoriuscita di sangue. Per tali motivi, visto l'art. 12 C.G.S.; DELIBERA di sanzionare la società Santo Stefano con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli e delle società si rimanda alla lettura della camicia di gara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it