COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 65 del 13 febbraio 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 65 del 13 febbraio 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo RECLAMO BISACCIA - GARA SCAMPITELLA / BISACCIA DEL 15/1/03 Il G.S., letto il reclamo ritualmente preannunziato e proposto, sentito l'arbitro a chiarimento, nel merito si rileva che lo stesso è infondato e pertanto meritevole di rigetto. La società reclamante si duole che l'arbitro non abbia fatto svolgere la gara per tutta la durata regolamentare dei 90'. Orbene, l'arbitro comparso dinanzi a questo Giudice, confermava il referto arbitrale e l'orario di inizio e della fine della gara, compresi i minuti di recupero concessi. Precisava altresì che il proprio cronometro era funzionante perfettamente ed è tutt'ora funzionante. Per tutto quanto su esposto; DELIBERA di rigettare il reclamo così come proposto e dispone l'addebito della relativa tassa sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it