COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 67 del 20/2/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA CORLETANA – REAL MONTESANO DEL 16/2/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 67 del 20/2/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA CORLETANA – REAL MONTESANO DEL 16/2/03 Il G.S., letto il referto arbitrale, rileva che la sopraindicata gara non si è disputata per l’assenza della società Real Montesano. Poiché risulta che la suddetta società è rinunciataria per la quarta volta nel corso dell’attuale Campionato. In applicazione dell’art. 53 nn.ri 2,4,5,7 NOIF DELIBERA di infliggere alla società Real Montesano la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 nonché l’ammenda di € 516.00 relativa alla quarta rinuncia e la sua esclusione dal prosieguo del Campionato di competenza. Fare obbligo alla società Real Montesano di versare a favore della società Corletana la somma di € 77,00 quale indennizzo per il mancato incasso. Rilevato, inoltre, che la quarta rinuncia si è verificata durante il girone di ritorno, tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-2 in favore della società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario. DISPONE inoltre, il decadimento d’autorità dal vincolo dei giocatori tesserati per la società Real Montesano i quali potranno tesserarsi con altre società dopo la pubblicazione della presente delibera sul Comunicato Ufficiale (salvo sanzioni disciplinari comminate e non ancora scontate).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it