COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 67 del 20/2/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CASATORI CALCIO – GARA CASATORI/ S.MARIA CARITA DEL 11.1.03 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003
Comunicato Ufficiale n. 67 del 20/2/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO CASATORI CALCIO – GARA CASATORI/ S.MARIA CARITA DEL 11.1.03 – 2^ CAT.
La C.D. letto il reclamo presentato dalla società Casatori Calcio avverso la squalifica inflitta al calciatore Serafino Francesco fino al 11.9.2005, De Biase Antonio Rino fino all’11.9.05 e Longobardi Antonio fino all’11.4.03, nonché l’ammenda di €516,46; rilevato che dalla lettura del referto arbitrale, fonte privilegiata ai fini delle decisioni, emerge la gravità del comportamento tenuto dai calciatori Serafino, De Biase e Longobardi; considerato la responsabilità della società Casatori Calcio per la sospensione della gara. Questa C.D. ritiene congrue ed eque sia le sanzioni a carico dei tesserati che l’ammenda comminata alla società Casatori Calcio. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa non versata sul conto della ricorrente.