COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 72 del 6/3/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA FOLGORE CAPPELLA – NAPOLI CITY DEL 1/3/03
COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003
Comunicato Ufficiale n. 72 del 6/3/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA FOLGORE CAPPELLA – NAPOLI CITY DEL 1/3/03
Il G.S., letto il referto arbitrale preliminarmente rileva l’assenza della forza pubblica nonostante la rituale richiesta, rileva altresì che al 30° del s.t. in seguito ad una azione di gioco due giocatori delle rispettive società venivano alle mani, si creava quindi una confusione generale con l’ingresso in campo anche dei componenti delle due panchine, improvvisamente un sostenitore della società Folgore Cappella scavalcava il cancello di ingresso sul terreno di gioco, invadeva il campo e dopo una corsa di 30 metri raggiungeva il n. 5 sig. Ignudi Francesco della società Napoli City colpendolo con un calcio violento alla schiena, a questo punto anche altri scavalcando il cancello invadevano il campo costringendo numerosi calciatori del Napoli City a rifugiarsi, nel frattempo in seguito alle continue invettive dei calciatori della società Folgore Cappella scoppiava una rissa che coinvolgeva i tesserati di entrambe le società, pertanto venendo meno le condizioni, anche ambientali, per riprendere la gara l’arbitro la sospendeva definitivamente. Per tali motivi, letto l’art. 12 C.G.S.;
DELIBERA
di infliggere alla società Folgore Cappella la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 nonché l’ammenda di € 156.00 e due (2) giornate di squalifica del campo per i fatti su menzionati, nonché l’ammenda di € 56.00 a carico della società Napoli City per partecipazione a rissa dei propri tesserati, per gli altri provvedimenti disciplinari si rimanda alla camicia di gara.