COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 72 del 6/3/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO FRACTA CALCIO – GARA PORTICO/FRACTA CALCIO DEL 11.1.03 – 2^ Cat. RECLAMO GIAMETTA FRANCESCO – calciatore Fracta Calcio RECLAMO BELGIANNI ARCANGELO – calciatore Fracta Calcio RECLAMO AULETTA BIAGIO – calciatore Fracta Calcio

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 72 del 6/3/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO FRACTA CALCIO – GARA PORTICO/FRACTA CALCIO DEL 11.1.03 – 2^ Cat. RECLAMO GIAMETTA FRANCESCO – calciatore Fracta Calcio RECLAMO BELGIANNI ARCANGELO – calciatore Fracta Calcio RECLAMO AULETTA BIAGIO – calciatore Fracta Calcio Con decisione del G.S., pubblicata sul C.U. n.58 del 17.01.2003, i calciatori Auletta Biagio, Belgianni Arcangelo e Giametta Francesco, tutti tesserati per la società Fracta Calcio, venivano squalificati fino a tutto l’1.04.2005 in quanto – si legge nella motivazione del provvedimento del Giudice di prime cure – “a fine gara assieme ad altri tesserati della propria società, inseguivano l’autovettura dell’Arbitro finanche in autostrada, rendendosi altresì responsabili di un evidente tentativo di aggressione”. Riuniti, preliminarmente, i reclami dei summenzionati calciatori e quello della società Fracta, questa Commissione ha proceduto, in considerazione della gravità dei fatti contestati, ad operare una minuziosa quanto puntuale istruttoria per la ricostruzione dei fatti. Dall’escussione dei reclamanti emerge un quadro istruttorio alquanto variegato, ma caratterizzato da un unico filo conduttore che perviene al climax finale costituito dall’aggressione al direttore di gara. Infatti, la vicenda si presenta idealmente divisa in due momenti, distinti ma comunque collegati da un nesso di casualità, capace di imprimere ai fatti una sequenza logica facilmente intellegibile: un primo momento che riguarda i fatti accaduti sul terreno di gioco ed un secondo momento, legato ai fatti accaduti in campo, ma svolgentesi al di fuori del terreno d gioco. Orbene, in relazione al primo momento è di palmare evidenza che l’arbitro si sia ritrovato nelle condizioni di non poter proseguire la gara, posto che al 28 del p.t. (come rettificato dallo stesso d.d.g. in sede di audizione) la pressione dei giocatori del Fracta – in svantaggio per due reti a zero – si era fatta insostenibile proprio in occasione di una decisione arbitrale dalla quale era scaturita la seconda marcatura; per converso la decisione dell’arbitro di sospendere la partita aveva comunque suscitato critiche da parte dei giocatori del Portico, fino a quel momento in vantaggio; ed infatti le dichiarazioni dei reclamanti e del direttore di gara concordano nel sostenere che “si era creato attorno all’arbitro un fitto capannello di giocatori”, alcuni dei quali, individuati dall’arbitro nel referto e sanzionati dal G.S., lo colpivano ripetutamente. Archiviata la partita lo scenario assume contorni ben più gravi e drammatici, che ripugnano alle coscienza della collettività e di tutti coloro che si dedicano con passione e civiltà alla promozione dello sport, come portatore di valori fondanti per la società. Infatti, in relazione ai fatti accaduti fuori dal terreno di gioco, una volta lasciato lo stadio l’arbitro è stato al centro di una vicenda ai limiti del vivere civile, in quanto raggiunto in autostrada e li fatto oggetto di un’aggressione senza precedenti, riportando contusioni e danni all’autoveicolo; tutti i reclamanti, a tal proposito si sono dichiarati estranei ai fatti dando una ricostruzione diversa; ma il direttore di gara, casualmente incrociatosi con i suoi presunti aggressori, in sede di audizione, a verbale, ha dichiarato di non riconoscere come tali due dei tre reclamanti, in particolare Auletta e Giametta, mentre ha ribadito quanto riportato nel referto e nel supplemento allo stesso, in relazione alla posizione del Belgianni, che l’arbitro ha riconosciuto come uno dei suoi aggressori. Ammesse ed assunte le prove dedotte la causa oggi viene assegnata a sentenza, essendo stata ritenuta sufficientemente istruita e perciò matura per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE I giocatori Auletta e Giametta come è emerso con chiarezza dalla fase istruttoria non risultano aver preso parte agli incidenti in campo e fuori dal terreno di gioco. Pertanto, la sanzione inflitta dal G.S. deve essere riformata. In relazione invece alla posizione del solo Belgiani, dello stesso è provata la responsabilità anche grazie al riconoscimento, sia pure casuale operato dal d.d.g., convocato da questa C.D.. Pertanto, la sanzione inflitta dal G.S. appare adeguata e congrua alla estrema gravità dei fatti che destano allarme sociale. P.Q.M. DELIBERA a parziale riforma della decisione di primo grado, annulla le squalifiche inflitte ai giocatori Auletta Biagio e Giametta Francesco, in quanto estranei ai fatti contestati; conferma per il solo giocatore Belgianni Arcangelo la squalifica fino a tutto l’11.04.2005 per aver partecipato in prima persona all’aggressione all’arbitro.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it