COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 72 del 6/3/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO MONTANO F.– GARA MONTANO F./SPORT.CASALVELINO DEL 26.01.03 – 2^ cat.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 72 del 6/3/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO MONTANO F.– GARA MONTANO F./SPORT.CASALVELINO DEL 26.01.03 – 2^ cat. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è infondato Invero, il d.d.g. ha dichiarato nel referto di essere stato attinto, senza dubbio, da uno sputo da parte dell’allenatore che era stato allontanato dal terreno di gioco. Il rappresentante pur ritualmente convocato non è comparso. La società reclamante ha tentato d’attenuare la gravità del gesto sostituendo lo sputo con una involontaria espulsione dalla bocca di una gomma e, successivamente, tacitamente riconoscendo il fatto ha reclamato la riduzione della sanzione rapportandola ad un episodio analogo sanzionato in misura meno grave. È la stessa società reclamante però che giudica benevola la sanzione assunta per il fatto indicato in riferimento. Infatti il comportamento tenuto dall’allenatore assume caratteristiche di assoluta gravità e pericolo per l’ordine nell’ambito dell’agone sportivo, sicché ben congrua può essere ritenuta la sanzione adottata dal G.S. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e confermare la sanzione del G.S.; dispone l’addebito della tassa non pagata sul conto della società reclamante.
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