COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 72 del 6/3/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S. CASTRESE – GARA TECNOPARTENOP/S.CASTRESE DEL 9.2.03 – 2^ cat.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003
Comunicato Ufficiale n. 72 del 6/3/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO S. CASTRESE – GARA TECNOPARTENOP/S.CASTRESE DEL 9.2.03 – 2^ cat.
La C.D., letto il reclamo proposto alla società San Castrese in relazione alla gara in oggetto, rilevato che lo stesso è fondato essendo emersa la posizione irregolare del calciatore Passalacqua Vittorio, il quale ancorché colpito dal provvedimento di squalifica per due gare come da C.U. n.61 del 30.01.2003 e non scontate avendo lo stesso partecipato alla gara Tecnopartenope / San Castrese del 9.2.2003; considerato che tale irregolarità comporta, ai sensi dell’art.12 punto 5 lettera a) del C.G.S. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2;
DELIBERA
di infliggere alla società Tecnopartenope la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; nulla per la tassa non versata.