COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 78 del 27/3/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CENTRO STORICO – GARA STELLA ROSSA D./CENTRO STORICO DEL 9.2.03 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 78 del 27/3/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CENTRO STORICO – GARA STELLA ROSSA D./CENTRO STORICO DEL 9.2.03 – 2^ CAT. La Società Centro Storico, ha proposto reclamo avverso al decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore D’Arienzo Carlo fino al 9.8.2005. La C.D., letto il reclamo, rileva: preliminarmente giova ricordare che, a mente dell’art. 30 C.G.S., il provvedimento disciplinare si svolge senza contraddittorio e quindi non consentendo l’assunzione di testimonianze, basandosi esso, in assoluto, sull’atto ufficiale che è il referto arbitrale, che, se non è viziato da illogicità, costituisce fonte primaria e privilegiata di prova. Tanto precisato, le allegazioni difensive della reclamante appaiono prive di pregio, peraltro interessate e configgenti con il contenuto del referto arbitrale. Esaminando, peraltro, la congruità della sanzione inflitta al calciatore D’Arienzo Carlo, la misura della stessa appare del tutto adeguata. Tanto premesso, DELIBERA di respingere il reclamo proposto e dispone l’addebito della tassa non versata sul conto della società.
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