COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 80 del 3/4/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CERRETESE – GARA CERRETESE / S. LORENZELLO DEL 8.2.03 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003
Comunicato Ufficiale n. 80 del 3/4/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO CERRETESE – GARA CERRETESE / S. LORENZELLO DEL 8.2.03 – 2^ CAT.
La C.D., letto il reclamo prodotto dalla società Cerretese; esaminati gli atti del fascicolo di ufficio; sentito personalmente l’arbitro; rileva, per affermazione dello stesso direttore di gara, che era presente sul campo la F.P., regolarmente richiesta e che la gara si è svolta regolarmente e senza alcun incidente; infine, che, al momento in cui si è verificato l’episodio, la gara volgeva in favore della società Cerretese. La circostanza che ha prodotto la definitiva decisione è consistita in un accerchiamento effettuato da circa cinque giocatori che avrebbero anche spintonato l’arbitro e “impedito l’estrazione del cartellino rosso”, senza che siano state indicate, dall’arbitro, le specifiche modalità dell’accadimento. A parere di questa Commissione, l’episodio, ancorché grave e sicuramente pregiudizievole, si è concretizzato in una intimidazione, per via di atteggiamento non accompagnato da violenza fisica, né verbale, né da aggressione materiale. La decisione assunta dall’arbitro, di proseguire pro-forma la gara, senza avere preventivamente tentato di porre in essere tutti i rimedi preventivi previsti dal C.G.S., con la collaborazione della F.P., può essere considerata prodotta da metus decisamente soggettivo, comprensibile certamente, ma non oggettivamente capace di rappresentare il presupposto necessario per attentare concretamente all’incolumità fisica ed all’ordine sociale. Inoltre, la decisione, necessariamente conseguente, assunta dal G.S., assolve e indebitamente premia la società San Lorenzello che, nella fattispecie, si è resa responsabile di un’aggressione fisica all’arbitro, anche più grave, ma non sanzionabile da questa Commissione. P.Q.M., la C.D. ritiene equo, quanto meno al fine di evitare una condizione premiale per la società San Lorenzello che pure è responsabile di comportamento non corretto sul piano sportivo,
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo della società Cerretese e di disporre la ripetizione della gara, secondo le prescrizioni del C.R.C.; nulla per la tassa non versata.