COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 82 del 10/4/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA PELLEZZANO 2000 – S. MARGHERITA DEL 6/4/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 82 del 10/4/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA PELLEZZANO 2000 – S. MARGHERITA DEL 6/4/03 Il G.S., letto il referto relativo alla gara in epigrafe, nonché il suo allegato, rileva che il direttore di gara sospendeva definitivamente l’incontro al 13° del s.t. perché scoppiava una furibonda rissa che coinvolgeva i tesserati di entrambe le società. Per tali motivi, visto l’art. 12 C.G.S.; DELIBERA di sanzionare entrambe le società con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Inoltre, si commina un punto di penalizzazione alla società Pellezzano 2000 per recidività in art. 12 C.G.S.; per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli e delle società si rimanda alla lettura della camicia di gara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it