COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 90 del l’8/5/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo RECLAMO VIBOVILLA – GARA AVLES LUSTRA / VIBOVILLA DEL 23/2/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 90 del l’8/5/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo RECLAMO VIBOVILLA - GARA AVLES LUSTRA / VIBOVILLA DEL 23/2/03 Il G.S., letto il reclamo tempestivamente preannunziato e ritualmente proposto, rileva nel merito che lo stesso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La società reclamante si suole che alla gara in epigrafe abbia partecipato persona diversa da quella indicata al n. 7 come Falcione Massimo nella distinta dell'Avles Lustra. Convocato il calciatore più volte presso questo Giudice, lo stesso adducendo varie motivazioni non si è mai presentato, e sentito l'arbitro della gara in epigrafe, lo stesso confermava che prima dell'inizio della gara identificava persona diversa che indossava la maglia n. 7 dell'Avles Lustra, rispetto a quella che aveva partecipato alla stessa nel corso del p.t.; per tutto quanto su esposto, in applicazione dell'art. 12 C.G.S. ed in accoglimento del reclamo; DELIBERA di infliggere alla società Avles Lustra la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Nulla per la tassa non versata.
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