COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 90 del l’8/5/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo RECLAMO VAIRANESE – GARA AIROLA / VAIRANESE DEL 15/3/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 90 del l’8/5/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo RECLAMO VAIRANESE - GARA AIROLA / VAIRANESE DEL 15/3/03 Il G.S., letto il reclamo ritualmente preannunziato e proposto rileva che lo stesso nel merito è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto. La società si duole che al n. 5 della società Airola non risultava identificato alcun calciatore, ma che al 48° del s.t. avrebbe fatto ingresso il n. 5, inizialmente non presente, calciatore identificato come massaggiatore ad inizio gara. Orbene, sentito l'arbitro a chiarimento lo stesso precisava che prima della gara provvedeva ad identificare tutte le persone presenti in campo. Tra il primo ed il secondo tempo sopraggiungeva il massaggiatore dell'Airola Ruggiero Luigi, inizialmente indicato come calciatore, per errore di trascrizione con il calciatore Ruggiero Vincenzo indicato come massaggiatore. Tale circostanza veniva puntualizzata anche dallo stesso arbitro nel supplemento di rapporto. Per tutto quanto su esposto; DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it