COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 90 del l’8/5/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PIETRELCINA – GARA PIETRELCINA/S.LORENZO MAGG. DEL 26.3.03 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 90 del l’8/5/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PIETRELCINA – GARA PIETRELCINA/S.LORENZO MAGG. DEL 26.3.03 – 2^ CAT. La CD., letto il reclamo proposto dalla società Pietrelcina in relazione alla gara in oggetto, rilevato che lo stesso è fondato, essendo emersa la posizione irregolare del calciatore Iannotti Martin, il quale non risulta tesserato per la società San Lorenzo Maggiore, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania del 22.4.2003; considerato che tale irregolarità comporta, ai sensi dell’art. 12, n. 5, lettera a), C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; P.Q.M. DELIBERA di infliggere alla società San Lorenzo Maggiore la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it