COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 92 dell’8/5/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO BAIANESE – GARA FIAMME AZZURRE/BAIANESE DEL 15.3.03 – 2^ CAT. RECLAMO BAIANESE – GARA FIAMME AZZURRE/BAIANESE DEL 2.4.03 (rec.) – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 92 dell’8/5/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO BAIANESE - GARA FIAMME AZZURRE/BAIANESE DEL 15.3.03 – 2^ CAT. RECLAMO BAIANESE – GARA FIAMME AZZURRE/BAIANESE DEL 2.4.03 (rec.) – 2^ CAT. La C.D., letti i reclami avanzati dalla società Baianese, rispettivamente il primo in data 2.4.03, in relazione alla decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 78 del 27.3.03, con la quale veniva disposta la ripetizione della gara Fiamme Azzurre/Baianese, non disputata in data 15.3.2003 ed il secondo presentato in data 23.4.03, avverso la delibera assunta dal G.S. e pubblicata sul C.U. n. 82 del 10.04.03, con la quale era stata deliberata la sanzione della perdita della gara disposta in recupero per il 2.4.2003; ritenutane la connessione, dispone in via preventiva la riunione dei rispettivi fascicoli. Esaminati, quindi, gli atti ufficiali e sentito personalmente il rappresentante della società reclamante, in ordine ai fatti la Commissione rileva: la società Fiamme Azzurre ha inviato la richiesta di spostamento della gara in calendario per il giorno 15.3.2003 tardivamente ed al Comitato Provinciale, organo non competente, in quanto la gara era di competenza esclusiva del Comitato Regionale e, comunque, la variazione era prescritta nel limite di giorni cinque anteriori alla data di disputa. In merito, il G.S. ha deliberato, in data 27.3.2003, la ripetizione della gara, disponendone la disputa per il successivo 2.4.2003. Avverso tale decisione, tempestivamente la società Baianese ha avanzato reclamo in data 2.4.03, con il che, in ossequio alle disposizioni pubblicate in materia di recupero delle gare sul C.U. n. 1 dell’1.7.2002, avrebbe dovuto essere disposta la sospensione della gara di recupero. Inoltre, è risultato documentalmente comprovato che la comunicazione inviata alla società Baianese relativa alla richiesta di recupero è irregolare in quanto mancante della firma di sottoscrizione del Presidente. La premessa evidenzia la tardività e l’irregolarità della originaria richiesta di differimento avanzato dalla società Fiamme Azzurre, ancora aggravata dalla mancata presentazione sul campo in data 15.3.2003, in assenza di ufficiale disposizione da parte del Comitato Regionale, “unica condizione che avrebbe potuto legittimare, verificata la indisponibilità del campo di gioco”, il provvedimento di differimento della gara. Infine, la mancata presentazione della società Baianese, reclamante sul campo di gioco, per la disputa della gara del 2.4.2003, resa legittima dalle disposizioni federali che prevedono la sospensione della gara in caso di ricorso, in attesa della decisione della Commissione Disciplinare. P.Q.M. DELIBERA di accogliere i reclami e per l’effetto, a modifica della decisione assunta dal G.S. e pubblicata in data 27.3.2003 sul C.U. n. 78, assegna alla reclamante società Baianese la vittoria per 0-2 della gara in programma per il giorno 15.3.2003, per la mancata presenza sul campo della società Fiamme Azzurre; di revocare la decisione assunta dal G.S., in data 10.4.2003 e pubblicata sul C.U. n. 82 annullando ogni effetto diretto e consequenziale con riferimento alla classifica ed al campionato della sanzione ivi assunta di perdita della gara a carico della società Baianese; nulla per la tassa non versata.
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