COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.NICOLA MANFREDI – GARA REAL CAMPOLESE/S.NICOLA M. DEL 15.12.2002 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.NICOLA MANFREDI - GARA REAL CAMPOLESE/S.NICOLA M. DEL 15.12.2002 - 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo ed esaminata la documentazione nel fascicolo di ufficio, rilevato che, essenzialmente, debba ritenersi la lagnanza limitata alla posizione del solo calciatore Mottola Massimo che non sarebbe stato né ammonito né espulso durante la gara, rileva: dal rapporto del d.d.g. risulta che il predetto calciatore si sia introdotto a fine gara nello spogliatoio dell’arbitro profferendo al suo indirizzo gravi ingiurie. Per tale comportamento e, non ingiustificatamente, è stata assunta la sanzione della squalifica che risulta congrua e sufficientemente aderente all’azione. Avverso la prova documentale e privilegiata non risulta apportato alcun elemento di utile contrapposizione. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare a carico della società reclamante l’importo della tassa non versata.
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