COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 65 del 13 febbraio 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PRO L. COLLIANO – GARA ALBURNI/P.L.COLLIANO DEL 22.12.2002 – 3^ cat.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 65 del 13 febbraio 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PRO L. COLLIANO – GARA ALBURNI/P.L.COLLIANO DEL 22.12.2002 – 3^ cat. Preliminarmente la Commissione dispone la riunione del fascicolo relativo al reclamo avverso la sanzione inflitta al calciatore Penta Gerardo e quello avente ad oggetto il reclamo avverso la posizione irregolare del calciatore Zito Giovanni, per evidente connessione. Successivamente, letti i reclami, esaminati gli atti ufficiali e sentito personalmente il legale rappresentante della società reclamante, la C.D. rileva che ambedue le lagnanze non trovano alcun utile fondamento. Difatti, la prova costituita del referto arbitrale in ordine al comportamento del calciatore Penta Giovanni, non è superata dalla semplice dichiarazione del legale rappresentante della società, il quale, peraltro, non ha reso una testimonianza diretta, ma si è semplicemente limitato ad un attestato di stima nei confronti del suo tesserato. Per quanto attiene, invece, alla denunziata posizione irregolare del calciatore Zito Giovanni, è risultato documentalmente che nella squadra del Sicignano degli Alburni militano due calciatori che rispondono al nome di Zito Giovanni e che quello colpito dalla squalifica in occasione della gara dell’1.12.2002 non è lo stesso che ha preso parte alla gara disputata il 22.12.2002. Tuttavia, poiché dal C.U. non è possibile evincersi la differenziazione tra i due omonimi, ritiene la Commissione di poter considerare giustificabile l’errore di persona nel quale è incorso la società Pro Loco Colliano. Tutto quanto innanzi premesso, la C.D. DELIBERA di rigettare il reclamo prodotto avverso la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 10 del 2.1.2003, che, pertanto, conferma in ogni sua parte, disponendo l’addebito della relativa tassa sul conto della reclamante; di rigettare altresì il reclamo avanzato per la presunta posizione irregolare del calciatore Zito Giovanni, essendo lo stesso risultato perfettamente regolare, senza disporre l’addebito della relativa tassa.
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