COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 67 del 20/2/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.MICHELE OLEVANO – GARA AMICI SANTOMENNA/S.MICHELE DEL 22.01.03 – 3^ cat.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 67 del 20/2/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.MICHELE OLEVANO – GARA AMICI SANTOMENNA/S.MICHELE DEL 22.01.03 – 3^ cat. La società San Michele Olevano ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore Campione Primo per quattro gare. La C.D., letto il reclamo, rileva preliminarmente giova ricordare che il provvedimento disciplinare si svolge senza contraddittorio e quindi non consentendo l’assunzione di testimonianze, basandosi in assoluto sull’atto ufficiale che è il referto arbitrale, che se non è viziato da illogicità, costituisce fonte primaria e privilegiata di prova. Tanto precisato, le allegazioni difensive della reclamante, appaiono prive di pregio, peraltro, interessate e confliggenti con il contenuto del referto arbitrale. Né la società, pur avendo chiesto di essere ascoltata, si è presentata alla convocazione. Esaminando la congruità della sanzione inflitta al calciatore Campione Primo, la misura della stessa appare del tutto adeguata. Tanto premesso, DELIBERA di respingere il reclamo proposto e dispone l’addebito della tassa non versata sul conto della reclamante.
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