COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 70 del 27/2/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO LAURINO – GARA LAURINO/REAL NOVI VELIA DEL 19.01.03 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 70 del 27/2/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO LAURINO – GARA LAURINO/REAL NOVI VELIA DEL 19.01.03 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è fondato. Invero, il calciatore Guida Paolo, nato il 29.06.1976 è effettivamente tesserato come calciatore per la società Real Novi Velia dal 30.03.2001, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del 27.01.2003, ma lo stesso risulta anche censito per la società Nuova Cilento 96, come dirigente dal 21.07.2000. Rilevato che, a norma dell’art. 21, comma 4), NOIF, “I dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici in altre società associate nella stessa Lega o nel Settore Giovanile Scolastico”, ne consegue la irregolarità della sua partecipazione alla gara. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo sanzionando la società Real Novi Velia con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; nulla per la tassa non versata.
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