COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 80 del 3/4/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL PIETRAVAIRANO – GARA NUOVA ACQUAVIVA CASERTA / REAL PIETRAVAIRANO DEL 21.12.02 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 80 del 3/4/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL PIETRAVAIRANO – GARA NUOVA ACQUAVIVA CASERTA / REAL PIETRAVAIRANO DEL 21.12.02 – 3^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata la società, ritualmente convocata, sentito l’arbitro a chiarimento, rileva: in via preliminare, che il direttore di gara è stato presente soltanto dopo tre convocazioni; che egli ha affermato, nel suo referto, che la sospensione della gara era stata determinata da “un forte dolore alla gamba sinistra, che non mi permetteva di correre in maniera adeguata”; che, viceversa, in sede di audizione presso questa C.D., egli ha precisato di aver deciso di sospendere la gara, di cui al reclamo, in ragione delle minacce indirizzategli dal calciatore Palmieri Vincenzo, n. 3 della società Nuova Acquaviva Caserta, a seguito delle quali si era creato, intorno all’arbitro, “un capannello”, per cui egli aveva perduto la sua serenità; infine, che egli stesso ha aggiunto che “la gara… forse non andava chiusa e definita, in quanto, a ripensarci, la sanzione più adeguata sarebbe stata quella dell’espulsione del Palmieri”. Le palmari contraddizioni dell’arbitro, in una con la valutazione delle dichiarazioni – sia pure di parte interessata, ma certamente meritevoli, in ragione della loro gravità, di puntuale accertamento, non realizzabile da questa C.D. – rese, in sede di audizione, dalla società reclamante, comportano, a parere di questa C.D., l’esigenza di una verifica, da affidare all’Ufficio Indagini, organo a tanto deputato dalla vigente normativa, anche al fine che sia acclarata la motivazione, in ragione della quale l’arbitro sia incorso in una contraddizione di tali evidenza e contrasto. P.Q.M. DELIBERA di sospendere ogni decisione in ordine al reclamo e di rimettere gli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C.
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