COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 84 del 17/4/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SERRE – GARA ARCI POSTIGLIONE / SERRE DEL 9.3.03 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 84 del 17/4/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SERRE – GARA ARCI POSTIGLIONE / SERRE DEL 9.3.03 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è infondato. Invero, dal referto arbitrale, unica fonte di prova privilegiata, si evince che la decisione del G.S. – C.U. n. 20 del 13.3.2003 del C.P. Salerno – è corretta ed adeguata alla gravità dei fatti narrati. Infatti con reclamo, la società Serre lamenta l’erronea decisione arbitrale e la non corretta corrispondenza dei fatti sanzionati dal G.S. Anche nel corso dell’escussione del delegato della società Serre si ribadisce l’erronea valutazione arbitrale ed in particolare che i propri tesserati non abbiano preso parte alla rissa ma abbiano soltanto cercato di difendersi dall’aggressione perpetrata a loro danno dai tesserati della società avversaria. Purtuttavia, dalla lettura del referto di gara, unico documento utilizzabile ai fini della decisione, emerge chiaramente che, nel corso del secondo tempo, in campo si era sviluppata una rissa alla quale partecipavano quasi tutti i calciatori di entrambe le società e dei quali l’arbitro riusciva ad identificare soltanto i calciatori Volonnino Vincenzo e Volonnino Antonio della società Serre e Forlano Giuliano e Salicone Diego della società Arci Postiglione e che, pertanto, non ritenendo più sussistenti le condizioni per proseguire la gara, sospendeva la stessa al 30 del s.t.. Per cui a giudizio di questa Commissione la squalifica inflitta deve ritenersi congrua e proporzionata. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it