COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato Prima Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 100 del 12 giugno 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ALEX SOCCAVO – GARA ATL.GIUGLIANO/ALEX SOCCAVO DEL 11.5.03 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato Prima Categoria - 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 100 del 12 giugno 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ALEX SOCCAVO – GARA ATL.GIUGLIANO/ALEX SOCCAVO DEL 11.5.03 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo presentato dalla società Alex Soccavo, rileva che lo stesso è inammissibile. Invero, il reclamo, spedito il 23.5.03, è pervenuto il 27.5.2003, ovvero oltre il termine consentito di cui al C.U. n. 76 del 20.3.03 di questo C.R. ed al C.U. n.127/A del 26.2.03 della F.I.G.C., che riporta l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi gli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate di Campionato; rilevato, peraltro, che la gara in epigrafe rientra nelle disposizioni di cui sopra. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e di disporre l’addebito della tassa sul conto della società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it