COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato Regionale di Attività Mista – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 50 del 19 dicembre 2002 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POSEIDON – GARA POSEIDON / AGROPOLI DEL 25.11.2002 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato Regionale di Attività Mista – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 50 del 19 dicembre 2002 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POSEIDON - GARA POSEIDON / AGROPOLI DEL 25.11.2002 - ATT. MISTA La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è parzialmente fondato. Invero, la società Poseidon con reclamo regolarmente inoltrato ricorre avverso la decisione del G.S. C.U. n. 44 del 28.11.2002 con la quale veniva squalificato sino al 25.11.2006 il calciatore Angarola Marco, il quale nel corso della gara contro l’Agropoli veniva espulso per ingiurie e proteste nei confronti del direttore di gara. Successivamente ed al termine della stessa si rendeva responsabile non solo di ulteriori ingiurie, ma colpiva l’arbitro “con una pedata data con i tacchetti della scarpetta ....” Il reclamo è parzialmente fondato, in considerazione della gravità dell’episodio che si è verificato nell’indifferenza dei dirigenti del Poseidon, così come risulta inequivocabilmente dal referto arbitrale. Non vi è alcun dubbio sull’autore materiale dell’episodio oggetto del presente provvedimento, in quanto l’arbitro lo ha identificato senza ombra di dubbio, non solo con il numero della maglia, ma anche con il nome e cognome. La sanzione inflitta appare però eccessiva rispetto al fatto, che pur connotato di gravità, è avvenuto successivamente alla gara e nel corso di un animata discussione e comunque senza alcuna conseguenza fisica per il direttore di gara - il quale non ha riportato alcun tipo di lesione. S’impone la riduzione della sanzione inflitta anche per adeguare la punizione sportiva al fatto. P.Q.M. DELIBERA ridurre la squalifica al calciatore Angarola Marco sino al 30.09.2005; nulla per la tassa non versata.
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