COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato Regionale di Attività Mista – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ANACAPRI – GARA FIAMMA S.GIOV.SE / ANACAPRI DEL 9.12.2002 – ATT.MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato Regionale di Attività Mista – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ANACAPRI - GARA FIAMMA S.GIOV.SE / ANACAPRI DEL 9.12.2002 - ATT.MISTA La C.D., letto il reclamo presentato dalla società Anacapri avverso la squalifica fino al 9.06.2005 comminata al calciatore Staiano Andrea per aver ingiuriato e colpito l’arbitro al petto ed inoltre per aver minacciato e tentato di aggredirlo, a fine gara. Visti gli atti ufficiali, considerato che da un esame più approfondito del referto non risulta un atteggiamento gravemente aggressivo, avendo il calciatore solo spinto - non colpito - l’arbitro né risulta provocata alcuna lesione o intimidazione nei confronti del d.d.g., ritenuto pur grave il comportamento, ma privo di effetti conseguenziali dirette. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la squalifica al calciatore Staiano Andrea fino a tutto l’8 giugno 2004; nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it