COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato Regionale di Attività Mista – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ANACAPRI – GARA FIAMMA S.GIOV.SE / ANACAPRI DEL 9.12.2002 – ATT.MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato Regionale di Attività Mista – 2002/2003
Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO ANACAPRI - GARA FIAMMA S.GIOV.SE / ANACAPRI DEL 9.12.2002 - ATT.MISTA
La C.D., letto il reclamo presentato dalla società Anacapri avverso la squalifica fino al 9.06.2005 comminata al calciatore Staiano Andrea per aver ingiuriato e colpito l’arbitro al petto ed inoltre per aver minacciato e tentato di aggredirlo, a fine gara. Visti gli atti ufficiali, considerato che da un esame più approfondito del referto non risulta un atteggiamento gravemente aggressivo, avendo il calciatore solo spinto - non colpito - l’arbitro né risulta provocata alcuna lesione o intimidazione nei confronti del d.d.g., ritenuto pur grave il comportamento, ma privo di effetti conseguenziali dirette. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la squalifica al calciatore Staiano Andrea fino a tutto l’8 giugno 2004; nulla per la tassa non versata.
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