COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato Regionale di Attività Mista – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 80 del 3/4/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ISCHIA – GARA BARANO / ISCHIA DEL 17.2.2003 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato Regionale di Attività Mista – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 80 del 3/4/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ISCHIA – GARA BARANO / ISCHIA DEL 17.2.2003 – ATT. MISTA La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, letta la decisione del G.S., delibera di accogliere parzialmente il reclamo. Per quanto riguarda i calciatori Buonocore e Piro, v’è da dire che il loro comportamento è risultato particolarmente grave e va censurato sotto ogni profilo. Va rilevato, però, che i calciatori in questione sono stati presi da un particolare ardore agonistico dovuto alla loro giovane età che, pertanto, si può ritenere che una riduzione della sanzione possa essere, allo stato, giustificata. Inoltre, la reclamante, ammettendo la responsabilità del sig. Mattera Vincenzo nell’episodio del lancio del pallone nei confronti del direttore di gara, scagiona nei fatti il capitano della squadra, sig. Volino Giovanni, squalificato, ex art. 2 C.G.S., fino al 17.2.2004. Tale sanzione va computata al predetto sig. Mattera nella medesima entità prevista per il predetto Volino. Relativamente all’ammenda di € 800, v’è da dire che, nel referto arbitrale, i fatti narrati non rivestono una particolare gravità, né dal punto di vista comportamentale da parte dei tesserati, né per l’evento lesivo a carico del destinatario, per cui si ritiene congrua una riduzione. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento parziale del reclamo: per il calciatore Buonocore Umberto, riduzione della squalifica al 16.02.2006; per il calciatore Piro Salvatore, riduzione della squalifica al 16.02.2006; per il sig. Mattera Vincenzo, riduzione dell’inibizione al 16.02.2004; a carico della società Ischia, riduzione dell’ammenda ad € 400,00; nulla per la tassa reclamo non versata.
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