COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato Regionale di Attività Mista – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 80 del 3/4/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO GIOVANI RECALE – GARA PIGNATARO/G. RECALE DEL 18.1.03 – ATT.MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato Regionale di Attività Mista – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 80 del 3/4/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO GIOVANI RECALE – GARA PIGNATARO/G. RECALE DEL 18.1.03 – ATT.MISTA Letto il reclamo proposto dalla società Giovani Recale in relazione alla suindicata gara, rileva che lo stesso è infondato, essendo emerso che il calciatore Sellitto Vincenzo, pur non ancora quindicenne, poteva essere utilizzato, in quanto tesserato, come si evince dalla nota del competente Ufficio Tesseramento in data 24.2.03, in quanto trattasi di gara di attività giovanile della Lega e di squadra riserve. Invero, ai sensi dell’art. 12 C.G.S., non comporta la punizione sportiva della perdita della gara, ma eventualmente altre sanzioni, la partecipazione a gara di calciatore di età inferiore a quella prevista per la categoria o attività (fermo restando il compimento del quattordicesimo anno d’età); P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto, con la conferma del risultato acquisito sul campo e l’addebito della tassa reclamo alla società Giovani Recale; di determinare nell’ammenda di € 100,00 la sanzione per la violazione disciplinare, di cui all’indebito utilizzo di calciatore di età inferiore all’età prevista.
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