COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 45 DEL 9 GENNAIO 2004- pubbl. su www.figc-campania.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GARA PONTECAGNANO 1999 – INTREPIDA LANZARA DEL 3/1/2004
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 45 DEL 9 GENNAIO 2004- pubbl. su www.figc-campania.it
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
GARA PONTECAGNANO 1999 – INTREPIDA LANZARA DEL 3/1/2004
Il G.S., letto il referto arbitrale, rileva che la sopraindicata gara non si è disputata per l’assenza della società Intrepida Lanzara. Poiché risulta che la suddetta società è rinunciataria per la quarta volta nel corso dell’attuale Campionato; in applicazione degli artt. 53 n/ri 2,4,5,7 e 110 n/ri 1,2 NOIF;
DELIBERA
di infliggere alla società Intrepida Lanzara, la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonché l’ammenda di € 516.00 relativa alla quarta rinuncia e la sua esclusione dal prosieguo del Campionato di competenza. Fare obbligo alla società Intrepida Lanzara di versare a favore della società Pontecagnano 1999 la somma di € 130.00 quale indennizzo per il mancato incasso. Rilevato, altresì, che la quarta rinuncia si è verificata durante il girone di andata, tutte le gare precedentemente disputate dalla suddetta società non hanno alcun valore ai fini della classifica che verrà stabilità senza tener conto dell’esito delle stesse.
DISPONE
inoltre, il decadimento d’autorità dal vincolo dei calciatori tesserati per la società Intrepida Lanzara.