COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 45 DEL 9 GENNAIO 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del giudice sportivo GARA CALVIZZANO CALCIO – REAL CASAVATORE DEL 3/1/2004
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 45 DEL 9 GENNAIO 2004- pubbl. su www.figc-campania.it
Decisioni del giudice sportivo
GARA CALVIZZANO CALCIO – REAL CASAVATORE DEL 3/1/2004
Il G.S., letto il referto arbitrale rileva che la gara sopraindicata non si è disputata per l’assenza della società Real Casavatore. Per tali motivi;
DELIBERA
di infliggere alla società Real Casavatore la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 155.00 relativa alla prima rinuncia; di fare obbligo alla società Real Casavatore di versare a favore della soc. Calvizzano Calcio la somma di € 130.00 quale indennizzo per il mancato incasso.