COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 45 DEL 9 GENNAIO 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del giudice sportivo GARA CALVIZZANO CALCIO – REAL CASAVATORE DEL 3/1/2004

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 45 DEL 9 GENNAIO 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del giudice sportivo GARA CALVIZZANO CALCIO – REAL CASAVATORE DEL 3/1/2004 Il G.S., letto il referto arbitrale rileva che la gara sopraindicata non si è disputata per l’assenza della società Real Casavatore. Per tali motivi; DELIBERA di infliggere alla società Real Casavatore la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 155.00 relativa alla prima rinuncia; di fare obbligo alla società Real Casavatore di versare a favore della soc. Calvizzano Calcio la somma di € 130.00 quale indennizzo per il mancato incasso.
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