COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 45 DEL 9 GENNAIO 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ASFALTI TUOZZO – GARA ASFALTI T. / SISLEY EBOLI DEL 30.11.2003 – C/5 SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 45 DEL 9 GENNAIO 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ASFALTI TUOZZO – GARA ASFALTI T. / SISLEY EBOLI DEL 30.11.2003 – C/5 SERIE D La C.D., letto il reclamo pervenuto nei termini prescritti, rileva che lo stesso non può trovare accoglimento, sia per quanto attiene la sanzione disciplinare comminata all’allenatore Paradiso Angelo, sia per la sanzione pecuniaria a carico di detta società, nonché per la sanzione della squalifica del campo. Invero dalla lettura del referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, risulta il grave comportamento tenuto dall’allenatore dell’Asfalti Tuozzo, il quale, nel corso della gara, ingiuriava e minacciava sia un calciatore avversario che l’arbitro; inoltre, reiterava le minacce al direttore di gara al termine della gara. Di estrema gravità risulta, inoltre, il comportamento dei sostenitori locali, i quali, al termine della gara colpivano l’osservatore arbitrale alla spalla sinistra, procurandogli forte dolore. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.
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