COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 45 DEL 9 GENNAIO 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO BAIANESE – GARA BAIANESE/MERCOGLIANO DEL 7.12.2003 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 45 DEL 9 GENNAIO 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO BAIANESE – GARA BAIANESE/MERCOGLIANO DEL 7.12.2003 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Baianese, rileva che esso è stato spedito oltre il termine previsto per l’inoltro, a norma dell’art. 42, punto 5), laddove i reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo devono essere spediti entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e di addebitare la relativa tassa.
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