COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 45 DEL 9 GENNAIO 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO FUTSAL S.GIORGIO – GARA FUTSAL S.GIORGIO/VOMERO DEL 30.11.03 – C/5 SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 45 DEL 9 GENNAIO 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO FUTSAL S.GIORGIO – GARA FUTSAL S.GIORGIO/VOMERO DEL 30.11.03 – C/5 SERIE D La C.D., letto il reclamo e visti gli atti del fascicolo; sentito personalmente i legale rappresentante della società, rileva che l’interpretazione logica e letterale del referto arbitrale induce a ritenere che il tentativo di aggressione fisica non sia stato portato all’arbitro dallo stesso capitano, ma da persona estranea, mentre l’aggressione del capitano Tartaglia Alessandro possa ritenersi limitata ad espressioni verbali. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo e, per l’effetto, di ridurre la squalifica, inflitta al calciatore Tartaglia Alessandro, fino a tutto il 31.3.2004; di confermare, nel resto, le decisioni del Giudice Sportivo; nulla per la tassa, non versata.
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