COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 49 del 22 gennaio 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA RECLAMO BRUSCIANESE C.A. – GARA SIRIGNANO / BRUSCIANESE DEL 18/12/03
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 49 del 22 gennaio 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
RECLAMO BRUSCIANESE C.A. – GARA SIRIGNANO / BRUSCIANESE DEL 18/12/03
IL G.S., letto il reclamo ritualmente preannunziato e proposto, rileva che nel merito lo stesso è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che la società Siringano abbia fatto partecipare alla gara dei calciatori sotto falso nome. Orbene, esperiti gli opportuni accertamenti, ed analizzati gli atti ufficiali di gara è emerso con certezza che alla gara abbia partecipato un calciatore, ed in particolare Colucci Andrea, sotto il nome di Capriglione Andrea. Per tutto quanto su esposto, in applicazione dell’art. 12 CGS;
DELIBERA
di infliggere alla società Sirignano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. nulla per la tassa non versata.
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