COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 49 del 22 gennaio 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA CASANOVA – SAN TAMMARO DEL 18/1/2004

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 49 del 22 gennaio 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA CASANOVA – SAN TAMMARO DEL 18/1/2004 Il G.S., letto il referto arbitrale preliminarmente rileva l’assenza della forza pubblica, rileva altresì che al 43° del p.t. in seguito all’espulsione del n. 11 della società Casanova il direttore di gara veniva fatto oggetto di pesanti minacce da parte dell’allenatore della società Casanova, inoltre dopo il fischio della fine del primo tempo l’arbitro veniva minacciato anche dal n. 10 della società Casanova sig. Fiorillo Armando, dal n. 9 sig. Fiorillo Antonio che lo ingiuriava pesantemente, e dal massaggiatore sig. Vingione Tommaso. A questo punto l’arbitro cercava di contattare la forza pubblica attraverso il suo cellulare ma senza riuscirvi per la indisponibilità della linea, al rientro in campo veniva fatto oggetto di successive minacce da parte del n. 8 sig. Pane Elvio e il n. 1 sig. Vingione Lorenzo, inoltre vi erano diversi estranei nello spazio antistante gli spogliatoi che si rivolgevano al direttore di gara in modo ingiurioso ed intimidatorio, pertanto per tutelare la propria integrità, soprattutto per l’assenza della forza pubblica, decideva di condurre a termine la gara pro – forma. Per tali motivi, letto l’art. 12 CGS; DELIBERA di infliggere alla società Casanova la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l’ammenda di € 15 per l’assenza della forza pubblica, per i provvedimenti disciplinari ai singoli si rimanda alla camicia di gara.
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