COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 49 del 22 gennaio 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL PONTE PERSICA – GARA S.GIORGIO BULLS/R.P.PERSICA DEL 21.12.03 – C/5 “D”
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 49 del 22 gennaio 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO REAL PONTE PERSICA – GARA S.GIORGIO BULLS/R.P.PERSICA DEL 21.12.03 – C/5 “D”
La C.D., letto il reclamo, visti gli atti del fascicolo di ufficio, sentito personalmente il rappresentante della società reclamante, osserva: in via preliminare, vanno rigettate le istanze di acquisizione di elementi istruttori, in quanto inammissibili sul piano procedurale non ritenuti necessari da questa Commissione. In via principale, non risultano forniti elementi capaci di inficiare, in misura valida, i fattori di giudizio, costituiti, in via privilegiata, dal referto arbitrale. Per quanto attiene alle sanzioni comminate dal G.S. in relazione ai fatti riferiti dal direttore di gara, esse risultano congrue ed eque. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo e confermare la decisione del G.S.; dispone l’addebito della tassa di reclamo, non versata, sul conto della società.