COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 50 del 29 gennaio 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA ATLETICO SAN LORENZO – REAL MONTE DI PROCIDA DEL 24/1/04

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 50 del 29 gennaio 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA ATLETICO SAN LORENZO – REAL MONTE DI PROCIDA DEL 24/1/04 Il G.S., letto il referto arbitrale preliminarmente rileva la presenza della forza pubblica, rileva, altresì, che al 14° del p.t. in seguito alla rete segnata dalla squadra ospitata il direttore di gara era costretto ad espellere il n. 4 sig. Capuano Michele della società Atletico San Lorenzo che lo ingiuriava reiteratamente, contestualmente il n. 10 sig. Terlizzo Livio cercava di impedirgli di prendere il provvedimento disciplinare mantenendogli con una mano il cartellino e con l’altra energicamente la gola, ma alla notifica dell’espulsione gli rifilava un calcio alla coscia provocandogli una ferita, inoltre entrava sul terreno di gioco il dirigente della società Atletico San Lorenzo sig. Esposito Gennaro che aggrediva l’arbitro con calci e pugni, a questo punto il direttore di gara per tutelare la propria incolumità era costretto a sospendere definitivamente la gara, anche perché veniva circondato da diversi calciatori della società Atletico San Lorenzo che non riusciva ad identificare e che lo spintonavano e lo aggredivano ripetutamente con vari schiaffi. Per tali motivi, visto l’art. 12 CGS; DELIBERA di infliggere alla società Atletico San Lorenzo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l’ammenda di € 500.00 per i fatti su esposti, per gli altri provvedimenti disciplinari si rimanda alla camicia di gara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it