COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 52 del 5 febbraio 2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO BOSCOTRECASE – GARA BOSCOTRECASE/MINI SOCCER BARRA DEL 17.01.04 – C5 C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 52 del 5 febbraio 2004 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO BOSCOTRECASE – GARA BOSCOTRECASE/MINI SOCCER BARRA DEL 17.01.04 – C5 C2 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, ascoltata la società reclamante, rileva che, dall’audizione della società, non è emerso nessun nuovo elemento. Invero, dalla lettura del referto, unica e privilegiata fonte di prova, si evince che, per tutta la durata della gara, l’arbitro veniva ingiuriato, minacciato ed attinto con sputi e che, dopo la gara, i propri sostenitori colpivano l’arbitro con calci e lo spintonavano, ed altresì che, una volta lasciato il terreno di gioco grazie all’intervento delle forze dell’ordine, propri sostenitori lo seguivano su dei motorini, fino al casello autostradale. Pertanto, a questa C.D., appare equa ed opportuna la decisione del Giudice Sportivo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it