COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DEL 12 FEBBRAIO 2004 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.G.BANZANO – GARA PAX SERINO/G.G.BANZANO DEL 23.11.03 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DEL 12 FEBBRAIO 2004 - PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.G.BANZANO – GARA PAX SERINO/G.G.BANZANO DEL 23.11.03 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto ella società G.G. Banzano in relazione alla gara in oggetto, rileva che lo stesso è fondato, essendo emersa la posizione irregolare del calciatore De Feo Eustacchio. Invero il calciatore De Feo Eustacchio, nel campionato 2002/2003, era tesserato per la società S.Giacomese. Nella gara del 23.5.2003 veniva espulso e sanzionato dal Giudice Sportivo con due giornate di squalifica; nella successiva gara dell’1.6.2003, la società S.Giacomese non si presentava e subiva la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Nel successivo campionato 2003/2004, il De Feo veniva tesserato per la società Pax Serino. Nella prima gara del Campionato di Terza Categoria, disputata il 2.11.2003, veniva inserito in distinta e prendeva parte all’incontro, venendo anche espulso. È del tutto evidente, dunque, che il calciatore non abbia scontato la squalifica a suo carico prima della gara, di cui al reclamo. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo e, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera a), di comminare alla società Pax Serino la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla per la tassa, non versata.
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