COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 19 FEBBRAIO 2004 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SANTARSENESE – GARA SERRE/SANTARSENESE DEL 9.11.03 – ATT.MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 19 FEBBRAIO 2004 - PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO SANTARSENESE – GARA SERRE/SANTARSENESE DEL 9.11.03 – ATT.MISTA
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Santarsenese, rileva che lo stesso è infondato. Invero, la ricorrente ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di infliggere gara persa, con le sanzioni accessorie per mancata presentazione in occasione della gara di cui al reclamo. La ricorrente ha motivato la propria impugnazione sostenendo che sia la gara in esame, sia quella della prima squadra della società medesima fossero state, a seguito di richiesta della società ospitante, disposte in contemporaneità, ad orario federale. Al riguardo, la ricorrente ha invocato la disposizione del C.R. Campania, pubblicata sul C.U. n. 1 del 1° luglio 2003 e ripubblicata sul C.U. n. 21 del 20.09.2003, relativa ai calendari del Campionato di riferimento (di Attività Mista). Con essa, nella programmazione dell’attività agonistica, era stato precisato che non sarebbero state ratificate richieste di variazione di orario, che potessero comportare contemporaneità di disputa delle gare di prima squadra con quelle del Campionato di Attività Mista.
La società Santarsenese, tuttavia, nella circostanza, anziché segnalare al Comitato la contemporaneità intervenuta, si è determinata a non presentare la propria squadra di Attività Mista in occasione della gara, omettendo qualsiasi comunicazione, o segnalazione, al Comitato. Se si accedesse alla tesi prospettata dalla società ricorrente, che circoscrive la propria valutazione della vicenda al richiamo alla citata disposizione del Comitato, da un lato si legittimerebbe l’unilaterale decisione di assenza ad una gara del calendario agonistico, come dal programma settimanale pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dall’altro si conferirebbe valenza positiva all’inerzia della società ricorrente, a carico della quale, come di tutte le società impegnate in attività, grava l’obbligo della diligenza. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa non versata sul conto della società.